giovedì 16 settembre 2010

Detrazioni casa, ancora tre mesi di tempo, ma cosa bisogna fare?

Il 31 dicembre scade il termine ultimo per la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione. Meglio affrettarsi!
Nell'attesa di capire se dal Governo l’age­volazione verrà rinnovata anche per il prossimo anno, è importante ricordare che ci sono ancora poco più di tre mesi di tempo per usufruire della detrazione fiscale del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione ecologica degli immobili da ristrutturare. In assenza di nuove proroghe (che potrebbero essere inserite nella Finanziaria 2011), il prov­vedimento scadrà il prossimo 31 dicembre: è dunque necessario affrettarsi per completare i lavori di ristrutturazione e di adeguamento ai nuovi standard ambientali e presentare tutta la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.

Una proroga necessaria
E' importante che il provvedimento venga rinnovato anche per il prossimo anno poiché, oltre ai vantaggi della detrazione fiscale per i cittadini, ristrutturare un’abitazione seguendo le indicazioni di soste­nibilità ambientale:

- comporta sensibili risparmi in bolletta per gli utenti. Oltre al beneficio diretto dello sconto fi­scale c’è anche quello indiretto dei minori costi per riscaldare (o raffreddare) la casa;

- può arrivare a dimezzare la quantità di ani­dride carbonica emessa dalle abitazioni, con­tribuendo in maniera evidente alla salvaguardia dell’ambiente (l’Italia è il Paese europeo con il maggior coefficiente di inquinamento in ter­mini di Co2 emessa in atmosfera tramite i fumi prodotti dalle abitazioni);

- riduce il ricorso al lavoro nero e al sommerso grazie all’obbligo di trasparenza nei pagamenti e nella fatturazione, contribuendo a ridurre l’evasione fiscale e a incentivare l’occupazione regolare nel settore edilizio.





Anche lo Stato ci guadagna!
Il provvedimento rappresenta un buon inve­stimento anche per le stesse casse dello Stato, il quale recupera la riduzione degli introiti fiscali della detrazione grazie all’aumento del gettito Iva delle aziende edili impegnate nelle ristrutturazioni. Infatti, il settore delle costru­zioni, nei soli primi due anni della campagna, ha beneficiato del provvedimento registrando un aumento della domanda di ristrutturazioni e riqualificazioni per un valore economico com­plessivo di circa 5 miliardi di euro.

Gli interventi detraibili
Lo Stato concede detrazioni fiscali (attraverso una riduzione dell’imponibile netto da inserire nella dichiarazione dei redditi) per una serie di interventi di ristrutturazione edilizia che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardino le spese sostenute per le seguenti quattro tipologie di intervento:

- riduzione del fabbisogno energetico per il ri­scaldamento, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione;

- miglioramento termico dell’edificio (so­stituzione di finestre, comprensive di infissi,coibentazioni, posa di nuovi pavimenti);

- installazione di pannelli solari per il riscalda­mento dell’acqua;

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento).

L’agevolazione fiscale consiste nel riconosci­mento di una detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute, da ripartire in cinque rate a scadenza annuale di pari importo, entro un limite massimo di detrazione che varia in base al tipo di interventi di ristrutturazione effettuati sull’immobile.

I requisiti indispensabili
La condizione fondamentale per usufru­ire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su abitazioni già esistenti (la detrazione non si applica cioè a eventuali lavori sul nuovo).Inoltre, tranne nel caso della posa dei pannelli solari, l’abitazione oggetto dei lavori deve essere riscaldata. Per dimostrare l’esistenza dell’edificio, occorre l’iscrizione al Catasto o la ricevuta del pagamen­to dell’Ici. Ciò significa che non sono detraibili le spese sostenute durante la costruzione dell’im­mobile, anche se finalizzate alla realizzazione di un’abitazione a elevata efficienza energetica. Per quanto riguarda le caratteristiche che defi­niscono un “immobile riscaldato”, per l’Agenzia delle entrate questa prescrizione è soddisfatta se nell’abitazione sono presenti apparecchi fissi (come stufe e caminetti) capaci di erogare una potenza non inferiore ai 15 kW. In caso invece di lavori di riqualificazione effet­tuati su edifici demoliti, la ricostruzione dovrà essere il più possibili “fedele” all’originale, tanto che se l’immobile viene ampliato la detrazione non può essere riconosciuta.

A chi spetta la detrazione
Sebbene il limite di spesa su cui calcolare la de­trazione si riferisce alla singola unità immobi­liare, è possibile suddividere l’importo della de­trazione anche fra più soggetti, dividendola in base alle rispettive quote di sostenimento della spesa. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile su cui si intende operare la ristrut­turazione. In particolare, possono richiedere la detrazione oltre che i proprietari e gli usufrut­tuari, anche i condomini (per gli interventi sulle parti comuni del condominio), gli inquilini e i comodatari.

Sono inoltre ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che contribuiscono alle spese per la realizzazio­ne dei lavori, a condizione tuttavia che la convi­venza sia in atto dall’inizio dei lavori di riquali­ficazione. Facciamo un esempio: se la moglie è proprietaria della casa o dell’appartamento su cui vengono eseguiti i lavori e se le spese ven­gono sostenute dal coniuge perché lei non ha reddito per poter sfruttare la detrazione, sarà il marito a poter usufruire dell’agevolazione.




Gli interventi ammessi
Le spese per le quali è possibile usufruire della detrazione comprendono, oltre ai costi per i la­vori edili legati all’intervento, anche quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la certificazione energetica richiesta per accedere al beneficio. In generale, si può quindi dire che sono detraibili tutte quelle spese necessarie al lavoro di ristrut­turazione: l’importante è che sia un tecnico abilitato a individuare le spese strettamente connesse alla riqualificazione.

La riqualificazione energetica
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono tutti quei lavori che incidono, miglio­randola, sulla prestazione energetica dell’edifi­cio. Motivo per cui la condizione imprescindibi­le per ottenere la detrazione è che gli interventi debbano interessare l’intero edificio e non solo una singola parte. Ricordate però che l’acquisto dei pannelli foto­voltaici (cioè i pannelli solari per la produzione di energia elettrica e non di acqua calda) non è soggetto alla detrazione fiscale, poiché rientra già nel programma di incentivazione del cosid­detto Conto Energia.

Il miglioramento termico
Concerne gli interventi su coperture, pavimenti, pareti e finestre (comprensive di infissi). Nel caso di sostituzione degli infissi, sono considerate detrai­bili anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come tapparelle, ante e persiane. A determinate condizioni, possono inoltre beneficiare del provvedimento anche le sostituzioni di porte e portoni d’ingresso. Per gli infissi, la procedura è stata semplificata: infatti basta presentare la scheda informativa degli interventi realizzati (il cosiddetto “allegato F”) compilabile e scaricabile direttamente dal sito dell’Enea (www.enea.it), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economi­co sostenibile.

I pannelli solari
L’intervento agevolabile riguarda quello che prevede l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata all’uso do­mestico. È da ricordare che, a partire dal 2008, non è più necessario per questo tipo di lavori presentare l’attestato di certificazione ener­getica. Inoltre, nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli, è sufficiente l’attestato di parte­cipazione a un apposito corso di formazione in sostituzione dell’asseverazione. Sono detraibili anche le spese per la fornitura e la posa in opera delle apparecchiatu­re, nonché i lavori idraulici ed edili necessari per la realizzazione dell’impianto.

Climatizzazione invernale
Si tratta della sostituzione - integrale o parzia­le - degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a con­densazione e della contemporanea messa a punto del sistema di distribuzione dell’acqua all’interno dell’abitazione. In questo caso, per usufruire della detrazione fiscale è necessario sostituire completamente l’impianto preesi­stente e installare la nuova caldaia: non sono quindi detraibili le spese per l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dal 2008, l’agevolazione è stata ampliata anche alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici. Inoltre, per la sostituzione degli im­pianti di climatizzazione non è più necessario presentare il certificato di qualificazione ener­getica previsto per gli altri interventi.

Fonte: Altroconsumo.it

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